21 mar 2010

L'edilizia libera è legge (Decreto Brunetta); ...ma allora è vero che l'Italia non ha bisogno degli Architetti!

Riportiamo di seguito il contenuto di un articolo appena pubblicato su http://www.professionearchitetto.it/ che ci sconvolge ancor di più del famigerato DDL 1865 sulle competenze dei geometri.

leggete e commentate.....

Nel Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, il governo ha approvato il Decreto Incentivi che contiene la norma, attesa da tempo, che contente "di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, [...] serre mobili stagionali, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli fotovoltaici e termici, aree ludiche senza fini di lucro". Da oggi, quindi, la piccola attività edilizia non è più soggetta al controllo dell'Amministrazione Comunale. Non sarà più obbligatorio rivolgersi a un tecnico abilitato per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio.
Viene recepito l'articolo 5 del
Disegno di Legge Brunetta Calderoli sulle semplificazioni nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione - che riportiamo in calce in attesa della pubblicazione ufficiale del Decreto - che estende la possibilità di esecuzione senza alcun titolo abilitativo anche alla manutenzione straordinaria.
A nulla sono valse le obiezioni pervenute da mesi da parte dei più alti livelli di rappresentanza di Ingegneri e Architetti e anche da associazioni di categoria. L'utilizzo della decretazione d'urgenza ha interrotto qualsiasi tentativo di imbastire un ragionamento, un dialogo, e messi tutti davanti al fatto compiuto.
Fatte salve eventuali legislazioni regionali o comunali più restrittive, ancora tutte da definire, la norma sarà operativa sul territorio nazionale al momento della pubblicazione in Gazzetta.
Cosa dice il Decreto?

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Il Decreto Incentivi riporta l'articolo 5 del testo del disegno di legge "
Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese"
Art. 5 (Attività di edilizia libera)
1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
« ART. 6. (L) – (Attività edilizia libera). – 1. Salve più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l’interessato, anche per via telematica, comunica all’amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »
Di seguito riportiamo l'articolo 6 del DPR 380/2001 che viene sostituito:
Art. 6 (L) Attività edilizia libera
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:a) interventi di manutenzione ordinaria;b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Le obiezioni ufficiali
Il ruolo del progettista - novembre 2009Una lettera dell'Ordine Architetti Roma indirizzata al Ministro Brunetta, e la relativa risposta del Ministro
Senza architetto è tutto più semplice (?) - novembre 2009Un articolo dell'arch. Francesco Orofino sul DDL Brunetta - Calderoli.
Senza D.I.A. - novembre 2009"un provvedimento che elimina l’effetto senza intervenire sulle cause che l’hanno generato" la posizione dell'Ordine degli Architetti di Milano.
Proposta emendamento Federarchitetti
Proposta emendamento Consiglio Nazionale Architetti (dicembre 2009)
Comunicato CNAPPC dopo l'approvazione del Decreto (20 marzo 2010)
Alcune criticità e specificazioni
È sempre difficile capire le conseguenze pratiche di un provvedimento che annulla delle regole. Per maggiore salvaguardia della collettività, dei professionisti, delle imprese, sarebbe stato forse meglio un iter legislativo più ragionato, non costretto da urgenze propagandistiche, e che avesse dato almeno una risposta, positiva o negativa, alle tante obiezioni provenienti dalle categorie interessate.
Se da un lato questo decreto attribuisce maggiore libertà al committente di disporre come vuole all'interno di casa propria, e a volte anche all'esterno, di fatto gli attribuisce l'intera responsabilità (che prima aveva solo in parte) di quello che realizza l'impresa incaricata, spesso senza averne né competenza né conoscenza, e senza l'obbligo di farsi aiutare da un tecnico.
Questo decreto non modifica le responsabilità penali del committente sugli eventuali danni causati dai lavori, gli toglie la possibilità di condividerle con un tecnico abilitato. Se un cittadino vorrà stare tranquillo, se vuole spostare un tramezzo senza rischi, o creare un nuovo bagno, gli converrà comunque interpellare un professionista, ma non sarà obbligato a farlo. E dovrà comunque assumersene tutta la responsabilità, che invece nel meccanismo della DIA viene trasferita in parte al tecnico ed anche all'amministrazione comunale.
Se nella "comunicazione" non è più necessario, come sembra, produrre nessun elaborato ante e post operam, allora si determina un onere aggiuntivo di controllo per le Amministrazioni Comunali. Ma in caso di difformità rilevate a posteriori, mancando l'assenso preventivo Comunale, cosa accadrà di quei lavori? Probabilmente nei casi dubbi, sarà comunque preferibile percorrere la via vecchia.
Ma quali sono in sostanza gli interventi per cui non sarà più necessaria la DIA? Di che cosa stiamo parlando? Se escludiamo gli interventi su parti strutturali, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e quelli propriamente detti di ristrutturazione edilizia, a una prima lettura del provvedimento, oltre a quelli espressamente elencati, gli interventi possibili senza DIA sono i seguenti:
la ridistribuzione interna di singole unità immobiliari al fine di razionalizzarne l'uso anche attraverso la demolizione, la ricostruzione o la modifica di pareti interne, quindi di parti non strutturali e che non pregiudichino la statica dell'edificio, e nell'osservanza dei vincoli di intervento concernenti gli edifici soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo
il rifacimento totale di intonaci, recinzioni, di pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte, nonché il rifacimento ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e l'integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico degli edifici industriali e artigianali purché le stesse non comportino aumento della superficie utile e/o variazione della destinazione d'uso e del tipo di produzione;
le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse dalle precedenti (fatti salvi eventuali vincoli paesaggistici o di sovrintendenza);
demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni, quindi parti non strutturali dell'edificio.
Rimangono ancora soggette a DIA:
le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti strutturali degli edifici; la sostituzione parziale e totale di strutture portanti orizzontali o verticali, senza modifica delle quote dello stato di fatto;
il consolidamento e risanamento delle strutture verticali interne ed esterne compreso il taglio delle strutture alla base per isolamento dall'umidità;
Ricordiamo infine che sono e restano interventi di Manutenzione Ordinaria gli interventi di riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura ecc.) condotti senza alterarne i caratteri originali, né aggiungere nuovi elementi, e gli interventi di sostituzione e di adeguamento degli impianti tecnologici esistenti che non comportino modificazioni delle strutture o dell’organismo edilizio né la realizzazione di nuovi locali. Esempi:
la pulitura delle facciate
la riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere
il ripristino parziale delle tinteggiature, di intonaci e rivestimenti esterni
la riparazione, sostituzione e verniciatura di grondaie, pluviali, comignoli
la riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura
la riparazione e sostituzione parziale dell’orditura secondaria del tetto con mantenimento dei caratteri originari
la riparazione e il ripristino parziale di recinzioni e di pavimentazioni esterne
la riparazioni e il rifacimento di intonaci e rivestimenti interni, di serramenti e pavimenti interni
tinteggiature interne
riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti igienico-sanitari e di impianti tecnologici e delle relative reti nonché installazione di impianti telefonici e televisivi purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.


tratto da http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/10931/Niente-DIA-per-la-Manutenzione-Straordinaria

Ci chiediamo, ma chi sarà a giudicare se un intervento riguarda la struttura di un edificio?
Come si conciclia questa legge con la legge sulla sicurezza nei cantieri? .... e con il codice dei beni culturali? e con la normativa sulla sicurezza ed adeguamento degli impianti?

4 commenti:

Anonimo ha detto...

Ma questo è definitivo?
Veramente lavorare come architetto in Italia è ancora più dificile!

Pietro Pagliardini ha detto...

Era l'ora! E' una normale legge di buon senso e libertà.
Guardatevi Report sulla Germania e poi ditemi se non siamo ancora indietro!
Ma lavorare con l'assistenza di leggi dello stato è da architetto? Siamo solo firmatari di pratiche? Magari ve la prendete con i geometri e poi volete comportarvi come loro.
Saluti
Pietro

Unknown ha detto...

Salve, io dovrei spostare un bagno, dalla sua posizione originale ad una nuova posizione in un altro punto della casa, ed eliminare la cucina, facendola diventare una stanza, spostando l' angolo cottura in soggiorno a vista...
vorrei sapere se per questo lavoro è ancora necessaria la DIA? se no cosa devo fare? posso semplicemente partire con i lavori?
Grazie per le informazioni

Pietro Pagliardini ha detto...

Tanto per capire cosa intendo per libertà provo a rispondere a demis:
la tua non dovrebbe essere ristrutturazione edilizia e dunque, dato che non è restauro, è manutenzione straordinaria. MA, dato che modifichi la configurazione dei vani, dato che c'è da verificare il rapporto aero-illuminante, dato anche che ci sono norme locali che potrebbero impedire il "diretto contatto" tra la zona soggiorno-cucina e quella bagno, dato che con la Legge 13 sulle barriere architettoniche può darsi che il bagno debba essere almeno "visitabile", dato che...... mi sa proprio che almeno un tecnico lo devi sentire, per evitare problemi. E il tecnico cosa ti dirà a quel punto? Ti dirà per tranquillità tua e sua (il quale è vero che ti ha consigliato e basta ma insomma domani potresti sempre "sputtanarlo") che sarà meglio fare una DIA.
Questa sarebbe la rivoluzione di Brunetta, quella che "liberalizza" chissà che e che fa gridare alo scandalo.
Diciamo che oggi anche per rifare le piastrelle del bagno occorrerebbe una DIA, almeno in Toscana, e dunque è un passo avanti. Ma piccino, come il Ministro.
Saluti
Pietro